L'obbligo contributivo AVS termina il mese successivo il compimento del 64° anno per le donne e il 65° per gli uomini.
I collaboratori che continuano a lavorare dopo l'inizio della pensione hanno diritto ad un'esenzione dall'AVS sui primi 16'800 CHF all'anno (1'400 CHF/mese).
Le persone in pensione sono completamente esenti dal versamento dei contributi AD.
Normalmente, i pensionati sono esenti anche dall'LPP. Il sistema imposta automaticamente il codice lpp nei parametri di calcolo a "Non soggetto". Nel caso in cui il dipendente continua a pagare i contributi lpp anche dopo l'inizio della pensione, è necessario modificare il codice manualmente nei parametri di calcolo del collaboratore.