La legislazione svizzera garantisce che ogni lavoratore abbia diritto al almeno un mese di vacanze pagate per anno di lavoro (1/12).
I salariati a ore quando sono in vacanza non ricevono lo stipendio, ma per legge anche a loro devono essere pagate le vacanze. Quindi ricevono insieme al salario anche 1/12 (8.33%) in più che rappresenta il rimborso per le vacanze sul periodo per cui stanno ricevendo il salario.
Stesso discorso per i giorni festivi: gli stipendiati a mese stanno a casa durante i giorni festivi (natale, capodanno, 1 agosto,….) e per questi giorni ricevono ugualmente lo stipendio. Gli stipendiati a ore ricevono un 3% come pagamento per questi giorni in cui di solito non lavorando non prendono stipendio. In Svizzera, per legge su 15 giorni festivi annuali, 7 sono pagati e 8 no, condizioni migliori possono essere stipulate, col datore o nei contratti collettivi.
L'8.33% e il 3% possono variare a dipendenza del nr di giorni di vacanza a cui hanno diritto (ad esempio persone con più di 50 anni spesso hanno diritto a 5 settimane) o del contratto collettivo di lavoro.
Normalmente EasySalary non comprende le indennità festivi e vacanze nel salario su cui calcolare la tredicesima. Nella prassi comune, spesso la tredicesima è già incorporata nell'importo del salario orario. In questo caso, come conseguenza, la tredicesima risulta già compresa anche nelle indennità festivi e vacanze.
In caso contrario, se il salario orario non incorpora anche la tredicesima, è necessario indicare al sistema che la tredicesima va calcolata anche sulle indennità festivi e vacanze.
Per far ciò: nella sezione "Anagrafiche > Voci paga > Tutte", vistare il flag nella colonna "Tred." sia per la voce 1160 che per la 1161.
Gli assoggettamenti di una voce paga possono essere modificati solo se la voce paga non è già stata utilizzata nell'anno corrente in un foglio paga registrato in definitivo. Potrebbe perciò essere necessario eliminare (nella sezione Archivio) i fogli paga già registrati prima di modificare le voci paga.